Punti principali della direttiva riguardo alle sigarette elettroniche:

  • Le sigarette elettroniche che rientrano nei medicinali per uso umano o nei dispositivi medici non sono soggette alle limitazioni della TPD.
  • Le sigarette elettroniche e i contenitori di ricarica non venduti come prodotti medicinali sono da considerarsi come prodotti del tabacco, e possono essere venduti soltanto sotto la regolamentazione della TPD.
  • Tutti i prodotti devono essere notificati all’autorità competente sei mesi prima del loro piazzamento sul mercato. I prodotti già sul mercato al 20 maggio 2016 devono essere notificati entro 6 mesi da quella data. La procedura di notifica è complessa e richiede dei test e del lavoro tecnico sostanziale per ogni prodotto.
  • Gli e-liquids possono essere venduti solo come cartucce pre-caricate contenenti 2ml o meno (cartucce usa e getta), oppure come contenitori di ricarica dedicati contenenti 10ml o meno.
  • Non possono presentare un contenuto di nicotina superiore a 20 mg/ml.
  • Solo ingredienti di elevata purezza e che non mettono a rischio la salute umana possono essere utilizzati negli e-liquids.
  • Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d’uso.
  • Le sigarette elettroniche e i contenitori di ricarica devono essere a prova di bambino e di manomissione, protetti contro la rottura e le perdite, e quando sono ricaricabili deve esserci un meccanismo che assicura una ricarica senza perdite.
  • Foglietti informativi devono essere inclusi con i prodotti.
  • Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di peso, con una notifica del contenuto di nicotine per dose.
  • Vengono vietate la promozione e la pubblicità per le sigarette elettroniche attraverso la stampa, la radio, la televisione o da ogni media pubblico.
  • Sono richiesti i dati sui volumi di vendita dei prodotti.

Punti principali della direttiva riguardo alle sigarette elettroniche:

  • Le sigarette elettroniche che rientrano nei medicinali per uso umano o nei dispositivi medici non sono soggette alle limitazioni della TPD.
  • Le sigarette elettroniche e i contenitori di ricarica non venduti come prodotti medicinali sono da considerarsi come prodotti del tabacco, e possono essere venduti soltanto sotto la regolamentazione della TPD.
  • Tutti i prodotti devono essere notificati all’autorità competente sei mesi prima del loro piazzamento sul mercato. I prodotti già sul mercato al 20 maggio 2016 devono essere notificati entro 6 mesi da quella data. La procedura di notifica è complessa e richiede dei test e del lavoro tecnico sostanziale per ogni prodotto.
  • Gli e-liquids possono essere venduti solo come cartucce pre-caricate contenenti 2ml o meno (cartucce usa e getta), oppure come contenitori di ricarica dedicati contenenti 10ml o meno.
  • Non possono presentare un contenuto di nicotina superiore a 20 mg/ml.
  • Solo ingredienti di elevata purezza e che non mettono a rischio la salute umana possono essere utilizzati negli e-liquids.
  • Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d’uso.
  • Le sigarette elettroniche e i contenitori di ricarica devono essere a prova di bambino e di manomissione, protetti contro la rottura e le perdite, e quando sono ricaricabili deve esserci un meccanismo che assicura una ricarica senza perdite.
  • Foglietti informativi devono essere inclusi con i prodotti.
  • Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di peso, con una notifica del contenuto di nicotine per dose.
  • Vengono vietate la promozione e la pubblicità per le sigarette elettroniche attraverso la stampa, la radio, la televisione o da ogni media pubblico.
  • Sono richiesti i dati sui volumi di vendita dei prodotti.